Diritto allo studio dei cittadini stranieri. La Pubblica Amministrazione deve tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sentenza T.A.R. per la Toscana n. 1397 del 27 settembre 2016


Autore: Avv. Francesco Zofrea

la foto non ritrae la persona protagonista della storia, ma è solo ad uso dimostrativo.

Alla luce del dilagante fenomeno degli studenti stranieri, che scelgono il nostro Paese per intraprendere gli studi universitari, contribuendo alla diffusione della cultura italiana nel mondo, appare doveroso menzionare gli arresti giurisprudenziali più recenti idonei a garantire la tutela effettiva del diritto allo studio. Ai fini di una corretta applicabilità del diritto allo studio degli stranieri, espressamente disciplinato dall’art.46 IV comma del D.p.r. n.394/1999, è necessario soffermarsi sull’iter tracciato dalla sentenza emessa dal Tar Toscana, Sezione Seconda, in data 22.9.2016. Con tale pronuncia il Collegio Adito ha annullato il provvedimento, con il quale il Questore della Provincia di Lucca aveva decretato il rifiuto della richiesta volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, sulla base della carenza della documentazione prodotta dal ricorrente.

La sentenza in commento appare interessante ed innovativa sotto un duplice profilo. In primo luogo la decisione adottata dal Tar Toscana ha preservato il ricorrente dall’irreparabile danno che il decreto della Questura di Lucca avrebbe comportato nel percorso di integrazione socio culturale dello studente di nazionalità cinese, che aveva già avviato con profitto il corso di studi universitari. In tal senso il medesimo Collegio aveva già emesso, in via incidentale, ordinanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento della Questura di Lucca nei confronti del ricorrente, in virtù del fumus bonis iuris e del periculum in mora. Nella medesima ordinanza (n. 343 del 12.7.2016) il Tribunale Amministrativo Regionale aveva altresì richiesto alla Questura competente la trasmissione di una documentata relazione sui fatti di causa, corredata da copia di tutti gli atti istruttori. Tale ordinanza non è stata eseguita dall’Amministrazione competente!

In secondo luogo i principi delineati nella sentenza de quo, trovano applicazione pratica e diretta nei casi in cui alla data della richiesta di rinnovo e del provvedimento amministrativo, l’anno accademico non sia ancora decorso, e la documentazione necessiti di essere integrata. Tale valutazione interpretativa deriva dal combinato disposto dell’art. 46 IV comma D.p.r. 394/1999, laddove prevede che: “Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, occorre aver superato almeno una verifica di profitto nel primo anno di corso e almeno due verifiche negli anni successivi” e dell’art. 5 del D.lvo n. 286/98, che ai commi 4 e 5, obbliga l’Autorità competente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno a tener conto, in sede di verifica delle condizioni previste dal T.U., di nuovi elementi sopravvenuti che ne consentano il rilascio. Infatti la Pubblica Amministrazione Procedente nel caso di specie, aveva decretato il rifiuto del rinnovo sulla base di un’istruttoria limitata a scrutinare solo il periodo antecedente la scadenza del titolo, senza considerare le sopravvenienze, che se valutate avrebbero consentito il rilascio dell’atto richiesto. Infatti la P.a. non ha calcolato correttamente l’anno universitario e non ha inquadrato l’anno di immatricolazione 2015 nell’anno accademico 2015/2016.

Il Collegio Adito oltre a stabilire che “alla data del provvedimento impugnato, il primo anno del corso di studio, al quale il ricorrente risulta regolarmente iscritto, non era ancora decorso” precisa altresì che: “gli altri requisiti, dei quali il ricorrente sarebbe risultato carente secondo quanto affermato nel medesimo provvedimento, appaiono integrati in base alla documentazione prodotta nel presente giudizio (che il ricorrente assume altresì di aver già prodotto in allegato all’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno)”. Le conclusioni cui perviene il Tar Toscana, Sezione Seconda, confermano il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: “l’intera materia del rilascio dei permessi di soggiorno è governata dal principio di carattere generale enunciato dall’art. 5 comma 5 D.lgs., il quale impone all’amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti, che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; e rappresenta una clausola di salvaguardia per gli stranieri che, all’attualità, dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno”. (Cds. Sez. VI 17.10.2008 n. 5049).

La sentenza in commento estende l’operatività di tale principio alla materia dei permessi di soggiorno per motivi di studio, che essendo permeati da un’intrinseca dinamicità necessitano di una valutazione attuale da parte delle Pubbliche Amministrazioni Procedenti. A presidio del diritto allo studio per i cittadini stranieri deve essere sempre considerato quanto sancito dalla Corte Costituzionale “Il principio di eguaglianza, pur essendo nell’art. 3 Cost. riferito ai cittadini, deve ritenersi esteso agli stranieri quando si tratta della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti allo straniero anche in conformità dell’ordinamento internazionale” (sent. n. 104/69).

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