La procura alle liti di un cittadino residente all’estero si ritiene valida se rilasciata nello stesso arco temporale di predisposizione dell’atto cui si riferisce.

Corte d’Appello di Roma, 30 Maggio 2020.


Autore: Avv. Francesco Zofrea.

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Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza emessa in data 27.06.2019, respingeva il ricorso presentato da due coniugi di origini georgiane al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui l’Ambasciata italiana a Tblisi aveva negato il rilascio del Visto di Ingresso nei confronti della richiedente, in data 08.08.2017, stante la presenza in territorio nazionale del coniuge, in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Nelle more del giudizio, in data 29.01.2018, la Questura di Viterbo rilasciava in favore della ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. I ricorrenti, pertanto, richiedevano il dichiararsi cessata la materia del contendere al Tribunale, il quale tuttavia respingeva il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Gli istanti ricorrevano in Appello al fine di ottenere la dichiarazione di cessata materia del contendere, rilevando che il Giudice di primo grado non avesse valutato i fatti sopravvenuti e, in particolare, l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno in favore della ricorrente. I Ministeri degli Affari Esteri e degli Interni proponevano altresì appello incidentale in data 13.01.2020 , chiedendo il rigetto della domanda principale, il dichiararsi l’assenza di legittimazione passiva del Ministero degli interni, nonché di legittimazione attiva della ricorrente ai sensi della normativa prevista dagli artt. 28-29 d.lgs. 286/1998 e, infine, la nullità della procura alle liti rilasciata da quest’ultima.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza, dichiarava pregiudizialmente infondata l’eccezione presentata dai Ministeri appellati concernente la nullità della procura rilasciata dalla coniuge appellante. In particolare, la Corte rilevava che la circostanza del rilascio all’estero della procura non fosse stata adeguatamente provata e che in merito alla questione vigesse il principio recentemente sancito dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza a S.U. 1605/2020 per cui: “l’onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell’avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem", grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto nell’ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell’atto a cui la procura si riferisce”. La Corte in secondo luogo dichiarava infondato l’appello incidentale, rilevando la legittimazione passiva del Ministero degli Interni, quale Amministrazione rilasciante il pds nelle more del giudizio di primo grado e la contestuale legittimazione ad agire dell’appellante, rilevando che “la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore; l’interesse, il quale deve essere concreto ed attuale, costituisce una condizione dell’azione e consiste nella concreta attitudine ricevere nel proprio patrimonio il bene vita per cui è promosso il giudizio”.

In conclusione, la Corte d’Appello di Roma rilevava infondate, per i motivi su esposti, le eccezioni proposte con l’Appello incidentale accogliendo contestualmente l’Appello principale e riformando, per l’effetto, l’ordinanza impugnata, con condanna in solido al pagamento delle spese processuali per i Ministeri appellati.

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